Art. 56.
(Convivenza di fatto).

      1. Dopo l'articolo 2059 del codice civile, al titolo IX-bis del medesimo codice, introdotto dall'articolo 55 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 2059-bis. - (Convivenza di fatto). - Due o più persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che vivano insieme da almeno un anno possono dichiarare la propria convivenza all'ufficiale dello stato civile presso il comune nel quale i conviventi hanno fissato la propria residenza.
      La convivenza di cui al primo comma è annotata sugli atti anagrafici da parte dell'ufficiale dello stato civile, il quale è tenuto all'accertamento, previo mero controllo sulla sussistenza anagraficamente accertata, di una convivenza protrattasi per almeno un anno».